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Sez. L, Sentenza n. 10873 del 06/12/1996 (Rv. 501067 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Integrazione al minimo - Limiti - Titolarità di pensione all'estero - Onere probatorio relativo - Incidenza sull'istituto assicuratore - Oggetto - Provvedimenti legislativi stranieri - Inclusione.
Stato
decisa il 1996-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501067-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE

In tema di integrazione al minimo di pensione, ove l'I.N.P.S. deduca, a fondamento della propria pretesa di riassorbimento della suddetta integrazione relativamente a una pensione dallo stesso erogata, la fruizione all'estero da parte del pensionato di una rendita di vecchiaia, incombe sull'istituto l'onere di provare documentalmente i presupposti della propria pretesa, anche, ove necessario, attraverso la produzione di provvedimenti legislativi stranieri. (Nella specie la S.C., risultando provato soltanto che il marito dell'assicurata era titolare di una pensione in Svizzera, non ha ritenuto che, in mancanza di altri elementi, potesse da ciò dedursi l'esistenza di una pensione di vecchiaia per coniugi della quale l'assicurata potesse considerarsi titolare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)