Sez. L, Sentenza n. 4953 del 20/08/1980 (Rv. 408829 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - MISURA - IN GENERE - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - PENSIONE ITALIANA E PENSIONE A CARICO DI UNO STATO ESTERO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE CORRISPOSTA DALL'INPS - DIRITTO DEL PENSIONATO - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - MISURA - IN GENERE - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - PENSIONE ITALIANA E PENSIONE A CARICO DI UNO STATO ESTERO - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE CORRISPOSTA DALL'INPS - DIRITTO DEL PENSIONATO - SUSSISTENZA.*
Il pensionato che abbia conseguito in Forma autonoma, in base a diversi periodi assicurativi e contributivi ciascuno autosufficiente sia la pensione italiana che quella a carico di uno stato estero (nella specie: pensione svizzera) ha diritto anche all'integrazione al minimo della pensione corrisposta dall'INPS, in quanto l'art 8 della legge 12 agosto 1962 n 1338 esclude tale integrazione in caso di una pluralita di pensioni erogate dal citato istituto o in caso di altre forme di previdenza sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti previste dal sistema previdenziale italiano, mentre gli artt 23 e 8 della legge 30 aprile 1969 n 153 escludono tale integrazione al minimo, rispettivamente, in caso di cumulo di pensione diretta e di pensione di reversibilita entrambe a carico dell'INPS o qualora il diritto a pensione derivi da Assicurazione e contribuzione maturate tanto in Italia quanto all'estero e che debbono cumulativamente concorrere acciocche maturino le condizioni per il diritto a pensione.*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 10 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 8 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)