Sez. 2 - , Sentenza n. 35447 del 21/10/2020 Ud. (dep. 11/12/2020) Rv. 280311 - 01
PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI | Danno all’immagine - Reati comuni commessi da pubblici dipendenti - Risarcibilità - Esclusione - Limitazione ai soli reati previsti nel capo I del titolo II cod. pen. - Sussistenza.
PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI
L'azione risarcitoria per il danno all'immagine subìto dalla pubblica amministrazione è esercitabile soltanto con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, con esclusione, quindi, dei reati "comuni" posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 com. 30 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 7, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 03/08/2009 num. 103 art. 1 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 03/10/2009 num. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)