Sez. 2, Sentenza n. 14605 del 12/03/2014 Cc. (dep. 28/03/2014) Rv. 260022 - 01
PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI | Reati commessi da dipendenti pubblici - Danno all'immagine della P.A. - Risarcibilità - Limiti - Fattispecie.
PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI
La P.A. può chiedere il risarcimento del danno all'immagine al proprio dipendente nei soli casi in cui questi venga condannato per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento che aveva disposto il sequestro conservativo a tutela del diritto vantato da una Provincia, costituita parte civile, al risarcimento del danno all'immagine provocato da un proprio dipendente, imputato per il reato di truffa aggravata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 03/08/2009 num. 103 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 7, Legge 03/10/2009 num. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)