Sez. 6, Sentenza n. 48603 del 27/09/2017 Ud. (dep. 23/10/2017) Rv. 271567 - 01
PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI | Reati commessi da dipendenti pubblici - Danno all'immagine della pubblica amministrazione - Risarcibilità - Limiti.
PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI
Il danno subito dalla pubblica amministrazione per effetto della lesione all'immagine è risarcibile esclusivamente qualora derivi dalla commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e non anche qualora sia conseguente alla commissione di reati comuni posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 7, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 17 com. 30 n. 3, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)