Sez. 2, Sentenza n. 6033 del 10/07/1987 (Rv. 454400 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO AL CAPO DELLO UFFICIO GIUDIZIARIO ADITO PER IL PROCESSO - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN PIÙ FASE - GIUDICE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO AL CAPO DELLO UFFICIO GIUDIZIARIO ADITO PER IL PROCESSO - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN PIÙ FASE - GIUDICE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
A norma dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, lo avvocato e il procuratore che, dopo la decisione della causa o la Estinzione della procura, intenda ottenere nei confronti del proprio cliente la liquidazione delle spese, diritti e onorari, ove non intenda avvalersi della procedura di cui agli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., può proporre ricorso "al capo dello ufficio giudiziario adito per il processo" ed instaurare, così, un procedimento speciale volto, pur con le garanzie di una completa cognizione e di un regolare contraddittorio, ad una decisione sollecita e con formalità semplificate. E qualora il processo, rispetto al quale le spettanze debbono essere liquidate si sia svolto in più fasi, l'istante non è tenuto a proporre più ricorsi ai capi degli uffici giudiziari che si sono pronunciati in ciascuna di esse, ma può cumulare tutte le domande in un'unica istanza rivolta al giudice che più di ogni altro è in grado di valutare le prestazioni professionali inerenti all'intero procedimento, ossia al giudice pronunciatosi per ultimo, ovvero, nel caso di Estinzione della procura, a quello dinanzi al quale la causa sia tuttora pendente, con esclusione, quindi, di una Competenza funzionale del giudice di primo grado. (Conf 4215/83, mass n 429141; (Conf 3256/53, mass n 429141; (diff 21/73, mass n 361770).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)