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Sez. 2, Sentenza n. 21 del 09/01/1973 (Rv. 361770 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - GIUDICE COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1973-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361770-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - GIUDICE COMPETENTE.*

L'ufficio giudiziario competente, a norma dell'art 28 della legge 13 giugno 1942 n 794, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti, in materia giudiziale civile, spettanti all'avvocato o al procuratore nei confronti del proprio cliente, e quello davanti al quale si e svolto il giudizio di primo grado, anche se il processo abbia percorso piu gradi davanti ai giudici funzionalmente competenti.*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)