Sez. 2, Sentenza n. 4215 del 20/06/1983 (Rv. 429141 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONI PROTRATTESI PER PIÙ DI UN GRADO DEL GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE DI SPESE, DIRITTI E ONORARI - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL GRADO O DELLA FASE CUI ATTENGONO QUELLE PRESTAZIONI E LA RELATIVA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE - DOMANDA DI COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DEI GRADI O DELLE FASI PRECEDENTI - RIVOLTA AL GIUDICE CHE HA DECISO PER ULTIMO LA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONI PROTRATTESI PER PIÙ DI UN GRADO DEL GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE DI SPESE, DIRITTI E ONORARI - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL GRADO O DELLA FASE CUI ATTENGONO QUELLE PRESTAZIONI E LA RELATIVA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE - DOMANDA DI COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DEI GRADI O DELLE FASI PRECEDENTI - RIVOLTA AL GIUDICE CHE HA DECISO PER ULTIMO LA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*
A norma dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, per la liquidazione di spese, diritti ed onorari dovuti in materia giudiziale civile all'avvocato dal proprio cliente, nel caso di prestazioni professionali da parte del medesimo difensore protrattesi per più di un grado del giudizio, è competente il giudice del grado o della fase cui attengono quelle prestazioni e la relativa richiesta di liquidazione, ma il difensore può, domandare al giudice che ha deciso per ultimo la causa i compensi anche per le prestazioni dei gradi o delle fasi precedenti. (Conf 3256/53; (contra 21/73, mass n 361770).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)