Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 20/03/2006 (Rv. 588364 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Domanda nuova inammissibile in appello - Vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado - Configurabilità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere - dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)