Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti
Testo vigente
Art. 11
1. Nel primo e nel quarto comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, le parole: "ogni quattro anni" sono sostituite con le parole: "ogni due anni".
Art. 12
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:
"Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione".
Art. 13
1. L'articolo 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Rivalutazione delle pensioni e dei contributi). - 1. Con delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1 gennaio successivo all'anno piu' recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.
2. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire piu' vicine per il terzo".
Art. 14
1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dai seguenti:
"Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonche' il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA.
Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attivita' professionale".
2. Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica entro centottanta giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento".
Art. 15
1. L'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Restituzione dei contributi). - 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9 nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.
2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 sempreche' i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.
3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti".
Art. 16
1. Il nono comma dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' abrogato.
Art. 17
1. Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961, hanno facolta' di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attivita' coperte da forme di previdenza obbligatorie.
Art. 18
1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 3 gennaio l98l, n. 6, e' riaperto ai fini anche, ove sia stata gia' esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al primo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 6 del 1981, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.
Art. 19
1. Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura e' riscattabile.
2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonche' i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.
Art. 20
1. Contributi, modalita' e termini per l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato nazionale dei delegati approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.
2. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.
Art. 21
1. Le pensioni gia' liquidate con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge.
2. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 198l, come modificata dalla presente legge.
3. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, i competenti organi della Cassa adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio della gestione con oneri ad esclusivo carico della Cassa e con esclusione comunque di oneri a carico dello Stato.
Art. 23
1. La denominazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e' modificata in quella di Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.
Art. 24
1. Il comitato nazionale dei delegati e' composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta dei voti rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della provincia stessa.
2. Le modalita' di votazione sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato nazionale dei delegati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia.
3. In seno al comitato nazionale dei delegati possono essere formati dei comitati ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del comitato stesso.
Art. 25
1. Il consiglio di amministrazione della Cassa e' composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni. Almeno quattro membri sono ingegneri e almeno quattro architetti.
2. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI