Sez. 1, Sentenza n. 2579 del 02/03/1993 (Rv. 481203 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Dichiarazione delle parti in ordine alle specifiche circostanze di cui al primo comma dell'art. 274 cod. civ. - Sufficienza.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la locuzione "assunte le informazioni del caso", contenuta nell'art. 274, secondo comma, cod. civ., non implica un obbligo per il giudice di merito di acquisire informazioni e di svolgere attività istruttoria, restando rimesso alla sua valutazione discrezionale il giudizio sull'opportunità di svolgere, dopo aver sentito le parti, un'attività informativa. Pertanto, non viola le norme disciplinatrici di detto procedimento il giudice che desuma le "specifiche circostanze" di cui al primo comma della stessa disposizione da quanto dichiarato dalle parti, senza estendere ulteriormente l'indagine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)