diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2226 del 03/06/1997 Cc. (dep. 24/07/1997) Rv. 209114 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Annullamento del decreto impositivo della misura da parte della corte d'appello o della cassazione - Giudizio di rinvio - Trasmissione degli atti alla stessa sezione - Legittimità - Rinvio ad altra sezione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209114-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di applicazione delle misure di prevenzione per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di stampo mafioso, in caso di rinvio da parte della corte di cassazione, gli atti devono essere trasmessi alla stessa corte che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 623 lett a) cod. proc pen. e non ad altra sezione della medesima corte secondo quanto previsto dalla lettera c) dello stesso articolo poiché tale forma di rinvio è prevista esclusivamente per le sentenze.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)