Sez. 5, Sentenza n. 42371 del 27/09/2004 Cc. (dep. 29/10/2004) Rv. 231015 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - con rinvio - in genere | Procedimento di prevenzione - Annullamento con rinvio del decreto della Corte di appello - Rinvio in favore della stessa sezione che ha emesso il decreto e non di altra sezione della stessa Corte - Composizione del collegio di rinvio con magistrati non pronunziatisi sul merito della questione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - con rinvio - in genere
In tema di procedimento di prevenzione, qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio il decreto emesso dalla Corte di appello, gli atti debbono essere trasmessi alla stessa sezione che ha emesso il provvedimento e non ad altra sezione della medesima Corte, sulla base di quanto disposto dall'art. 623 lett. a) cod. proc. pen., ma la decisione dovrà essere adottata da un collegio diversamente composto, stante l'incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. dei magistrati che si sono già pronunziati sul merito della questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)