Sez. L, Sentenza n. 3555 del 29/07/1989 (Rv. 463526 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - INTEMPESTIVITÀ - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO - LIMITI - TACITA RINUNCIA DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - INTEMPESTIVITÀ - CONSEGUENZE - ILLEGITTIMITÀ DEL RECESSO - LIMITI - TACITA RINUNCIA DEL DATORE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto per malattia, il difetto di tempestività del recesso del datore di lavoro non determina automaticamente l'illegittimità di tale atto, essendo Onere del lavoratore provare che l'intervallo temporale fra il superamento del periodo di comporto e la comunicazione del recesso da parte dell'imprenditore abbia superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, sì da far ritenere - eventualmente in concorso con altre circostanze di fatto significative - la tacita rinuncia del datore di lavoro (peraltro non configurabile ove nell'intervallo predetto siano continuate la malattia e l'assenza del dipendente) ad avvalersi della facoltà di recedere dal rapporto. (V 3650/87, mass n 452585; (V 377/86, mass n 443990).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)