Sez. L, Sentenza n. 377 del 21/01/1986 (Rv. 443990 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - TEMPESTIVITÀ - NECESSITÀ - INERZIA DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - TEMPESTIVITÀ - NECESSITÀ - INERZIA DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE.*
L'inerzia del datore di lavoro nell'Esercizio del diritto di recesso per superamento del periodo di comporto per malattia, se non può essere valutata con i criteri dell'immediatezza, propri del recesso per giusta causa, deve tuttavia essere riguardata sotto il profilo della tempestività della decisione di recedere, rapportata allo spatium deliberandi adeguato e proporzionato alle procedure di accertamento del caso: tempestività necessaria - anche in relazione al dovere di correttezza e buona fede - per l'esigenza di certezza del rapporto di lavoro stabile, il quale diversamente verserebbe in uno stato di risolubilità ad nutum per un rilevante ed incontrollabile periodo di tempo, in contrasto con l'assetto stabile che lo ordinamento ha inteso conferirgli. Consegue che, in Mancanza del requisito della tempestività, è illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro al lavoratore per il superamento del periodo di comporto. (V 2598/85, mass n 440394; (V 4572/84, mass n 436478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)