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Sez. L, Sentenza n. 3650 del 11/04/1987 (Rv. 452585 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - TEMPESTIVITÀ - NECESSITÀ - ONERE DEL LAVORATORE - CONTENUTO - FATTISPECIE (INTEMPESTIVITÀ DEL RECESSO COMUNICATO DOPO SETTANTADUE GIORNI DAL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA).*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452585-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - TEMPESTIVITÀ - NECESSITÀ - ONERE DEL LAVORATORE - CONTENUTO - FATTISPECIE (INTEMPESTIVITÀ DEL RECESSO COMUNICATO DOPO SETTANTADUE GIORNI DAL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA).*

Mentre nel caso di licenziamento del lavoratore subordinato per giusta causa occorre che vi sia un rapporto di immediatezza tra il recesso del datore di lavoro ed il comportamento del lavoratore allegato come causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, invece nel caso di recesso del datore di lavoro per il superamento da parte di quest'ultimo del periodo di comporto per malattia, è sufficiente che vi sia un rapporto di tempestività tra il recesso stesso ed il momento del superamento del comporto, sì da lasciare al primo uno spatium deliberandi in misura adeguata e ragionevole, ma pur sempre limitata, non essendo possibile che il rapporto rimanga in uno stato di risolubilità in contrasto con il regime di stabilità previsto dalla legge. Costituisce però Onere del lavoratore provare che l'intervallo di tempo tra il superamento del periodo di comporto per malattia e la comunicazione del recesso da parte del datore di lavoro abbia superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza sì da far ritenere - eventualmente in concorso con altre circostanze di fatto significative - la volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto non tempestivo, e quindi inidoneo a risolvere il rapporto, il recesso del datore di lavoro comunicato dopo 72 giorni dal superamento del periodo di comporto per malattia). (V 377/86, mass n 443990).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)