Sez. 2, Ordinanza n. 22389 del 29/11/2004 (Rv. 578141 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Vendita di prodotti alimentari senza indicazione del termine minimo di conservazione - Ingiunzione per violazione dell'art. 3, D.Lgs. n. 109 del 1992 - Competenza - Giudice di pace - Sussistenza.
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI
In tema di commercio di prodotti alimentari, il D.Lgs. n. 109 del 1992 ha riordinato in modo organico l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti, correlandola, come ha osservato la Corte costituzionale con la sentenza n. 401 del 1992, alla materia del commercio e alla connessa protezione del consumatore, allo scopo di assicurare trasparenza ed adeguata informazione nella vendita dei prodotti, in un contesto nel quale i profili igienico - sanitari risultano assorbiti nella finalità della protezione del consumatore attraverso la disciplina del commercio; pertanto, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa per la messa in commercio di un prodotto alimentare confezionato, privo della indicazione del termine minimo di conservazione, deve essere proposta innanzi al giudice di pace, non essendo riconducibile tra quelle per le quali l'art. 22 - bis, secondo comma, lett. e), stabilisce la competenza del Tribunale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 27/07/1992 num. 109 art. 3, Decreto Legisl. 27/07/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)