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Sez. 2, Ordinanza n. 8452 del 11/04/2006 (Rv. 588335 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | d.lgs. n.109 del 1992 - Violazioni - Ratio della disciplina - Tutela della correttezza commerciale - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - Competenza - Giudice di pace - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588335-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

Gli illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. n.109 del 1992, che disciplina la materia della etichettatura, presentazione e pubblicitĂ  dei prodotti alimentari, sono finalizzati a garantire, attraverso la disciplina del commercio, la correttezza e completezza delle indicazioni riportate dai produttori e, con esse, la tutela dei consumatori; ne deriva che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa per la violazione del disposto di cui all'art.5, quarto comma, del decreto citato, che prescrive di indicare come ingrediente di un prodotto alimentare l'acqua aggiunta qualora superi un dato peso, rientra nella competenza del giudice di pace, non essendo riconducibile alla materia dell'igiene degli alimenti e delle bevande che l'art.22 bis, secondo comma lett.e), della legge n.689 del 1981 riserva alla competenza del tribunale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/07/1992 num. 109 art. 5 com. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)