Sez. 1, Sentenza n. 2039 del 27/06/1990 Cc. (dep. 13/07/1990) Rv. 184907 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - SICURO RAVVEDIMENTO DEL CONDANNATO - PARAMETRI DI VALUTAZIONE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - SICURO RAVVEDIMENTO DEL CONDANNATO - PARAMETRI DI VALUTAZIONE.*
In tema di liberazione condizionale, il giudice deve avere riguardo al comportamento tenuto dal condannato durante tutto il tempo della esecuzione della pena al fine di pervenire al giudizio, positivo o negativo, sul suo sicuro ravvedimento e quindi sull'opportunità di un suo anticipato reinserimento nella società. A tal fine è indispensabile compiere una penetrante disamina delle relazioni degli operatori penitenziari per valutare, al di là di una generica buona condotta carceraria, i progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento rieducativo, la sua assiduità al lavoro e all'apprendimento, i suoi buoni rapporti di correttezza con il personale carcerario e con gli altri detenuti, sintomatici non solo di una evoluzione della personalità improntata realmente al recupero del senso di responsabilità delle proprie determinazioni e alla revisione delle motivazioni che lo avevano indotto a scelta criminali, ma anche al definitivo abbandono dei disvalori su cui tali scelte si fondavano e, quindi, al suo riscatto morale. (Conf mass n 174134; (Conf mass n 172837, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)