diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1921 del 29/04/1986 Cc. (dep. 27/05/1986) Rv. 172837 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE - MERA BUONA CONDOTTA CARCERARIA - NON SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172837-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE - MERA BUONA CONDOTTA CARCERARIA - NON SUFFICIENZA.*

In tema di liberazione condizionale, il giudice di merito nel concedere tale beneficio deve tener conto sempre ed esclusivamente del comportamento tenuto dal condannato durante tutto il tempo della esecuzione della pena al fine di pervenire al giudizio positivo del suo sicuro ravvedimento e, quindi, al reinserimento anticipato nella società; tale indagine non può ritenersi soddisfatta dalla mera constatazione della cosiddetta "buona condotta carceraria". (V mass n 169299; (V mass n 166084; (Conf mass n 161716, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)