Sez. 5, Sentenza n. 1541 del 28/01/2004 (Rv. 569755 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa di concessione governativa non dovuta perché in contrasto con il diritto comunitario - Interessi di mora sulle somme indebitamente versate - Decorrenza - Dalla domanda di rimborso - Configurabilità - Dalla proposizione della domanda giudiziale - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
Sulle somme versate indebitamente (perché in contrasto con il diritto comunitario) per il pagamento della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, spettano al contribuente gli interessi moratori, a decorrere dalla data della domanda di rimborso (art.5 L. 29/1961) e non da quella della domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)