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Sez. 1, Sentenza n. 8651 del 29/08/1998 (Rv. 518518 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa di concessione governativa per gli anni solari successivi alla iscrizione - Rimborso - Interessi sulle somme rimborsate - Decorrenza e misura.
Stato
decisa il 1998-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518518-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

Sulle somme versate per il pagamento della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853, conv. in legge 17 febbraio 1985 n. 17, e successive modificazioni, non dovuta perché in contrasto con il diritto comunitario, spettano al contribuente, a decorrere dalla data della domanda di rimborso e non dalla data dei singoli pagamenti, gli interessi di mora con scadenza semestrale nella misura del 3 per cento stabilita (per ogni semestre compiuto) dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961 n. 29 e poi modificata con successivi provvedimenti legislativi (6 per cento, in base all'art. 1 legge 18 aprile 1978; 4, 5 per cento in base all'art. 7, comma quarto, legge 11 marzo 1988 n. 67 con effetto dal primo gennaio 1988).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)