Sez. 5, Sentenza n. 16123 del 18/08/2004 (Rv. 575819 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi - Decorrenza dalla data della domanda di rimborso - Esigibilità del credito - Condizioni - Definitività dell'accertamento del credito relativo al capitale - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Prescrizione quinquennale del diritto agli interessi - Decorrenza dalla data di tale accertamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, gli interessi spettanti al contribuente, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, decorrono dalla data della domanda amministrativa di rimborso ed il relativo credito non è esigibile fino a che non sia divenuto definitivo l'accertamento del credito concernente il capitale, atteso che, ricomprendendo la domanda di rimborso la richiesta del capitale con i relativi interessi, l'obbligazione concernente questi ultimi perde il suo carattere accessorio e diviene autonoma solo dopo che il credito per il capitale sia stato accertato in via definitiva. Ne consegue che soltanto a partire da tale momento inizia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione degli interessi stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)