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Sez. 3, Sentenza n. 9980 del 24/11/1994 (Rv. 488805 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Pagamento oneri condominiali - Obbligo del conduttore - Adempimento - Termine ex art. 9 terzo comma legge n. 392 del 1978 - Diritto del conduttore all'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché alla visione dei documenti giustificativi - Esercizio nello stesso termine indicato - Necessità - Mancato esercizio nel termine - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488805-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

La disposizione del terzo comma dell'art. 9 della legge 27 luglio 1978 n.392 - la quale fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta - delimita entro il medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di una siffatta istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora alla stregua del principio "dies interpellat pro homine" e non può, quindi, sospendere, ridurre o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)