Sez. 3, Sentenza n. 11838 del 15/11/1995 (Rv. 494657 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Pagamento oneri condominiali - Obbligo del conduttore - Adempimento - Termine ex art. 9 legge n. 392 del 1978 - Diritto del conduttore di chiedere nello stesso termine l'indicazione delle spese e di visionare i documenti - Mancato esercizio di tale diritto - Conseguenze.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
La disposizione dell'art. 9 comma terzo della legge sull'equo canone che fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla richiesta del locatore delimita nello stesso periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi, sicché decorso inutilmente detto termine, il conduttore è automaticamente costituito in mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 ter, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)