Sez. 3, Sentenza n. 1451 del 12/02/1991 (Rv. 470884 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Corrispettivo (canone) | In genere - Pagamento oneri condominiali - Obbligo del conduttore - Adempimento - Termine ex art. 9 terzo comma legge n. 392 del 1978 - Diritto del conduttore all'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché alla visione dei documenti giustificativi - Esercizio nello stesso termine indicato - Necessità - Mancato esercizio nel termine - Conseguenze.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Corrispettivo (canone)
La disposizione del terzo comma dell'art. 9 della legge sull'equo canone, che fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta, delimita nel medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi, con la conseguenza che, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora, alla stregua del principio "dies interpellat pro homine", e non può, quindi, sospendere, ridurre o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dalle indicazioni delle spese e dei criteri di ripartizione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)