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Sez. 2, Sentenza n. 7682 del 19/07/1999 (Rv. 528766 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - PROVA CONTRARIA | Assunzione - Rinvio ad udienza successiva a quella di espletamento della prova diretta - Legittimità - Fondamento - Violazione dei principi dell' unità e infrazionabilità della prova testimoniale o dell' art. 184 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528766-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - PROVA CONTRARIA

Ai sensi dell'art. 202 cod. proc. civ., secondo comma, il giudice legittimamente può differire la prosecuzione dei mezzi di prova il cui espletamento non si esaurisce nell'udienza fissata e poiché tale norma è applicabile anche alla prova testimoniale, il giudice non è obbligato ad assumere la prova contraria nella medesima udienza di assunzione di quella diretta, né tale differimento viola i principi dell'unità e contestualità della prova testimoniale, ovvero l'art.184 cod. proc. civ., che fissa delle preclusioni per le deduzioni istruttorie, non per l'assunzione delle prove.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 202, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)