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Sez. 1, Sentenza n. 122 del 12/01/1977 (Rv. 383612 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - INFRAZIONABILITA - PROVA INDIRETTAMENTE CONTRASTANTE QUELLA ESPLETATA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383612-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - INFRAZIONABILITA - PROVA INDIRETTAMENTE CONTRASTANTE QUELLA ESPLETATA - INAMMISSIBILITA.*

Il principio dell'unita e della contestualita della prova testimoniale impedisce di frazionarne l'espletamento in fasi processuali successive, sia nel corso dello stesso grado di giudizio, sia tra il primo e il secondo grado; e cio anche se la nuova prova sia solo indirettamente preordinata a contrastare le risultanze di quella gia espletata, in quanto rivolta - attraverso nuove modalita o circostanze, ovvero per la stretta connessione delle circostanze provate con quelle da provare - a rendere possibile una diversa valutazione dei fatti gia provati nelle precedenti fasi del giudizio. (V 311/76, mass n 378984; (V 4037/75, mass n 378336; (V 2425/75, mass n 376305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)