diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 9568 del 05/05/2014 (Rv. 630767 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Fermo amministrativo del veicolo - Giurisdizione del giudice tributario - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2014-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630767-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia relativa alla opposizione avverso il fermo amministrativo del veicolo ed il relativo preavviso ex art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come interpretato dall'art. 35, comma 25 quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge n. 248 del 2006, appartiene al giudice tributario, salvo che l'Amministrazione abbia riconosciuto formalmente l'inesistenza del credito ovvero il diritto allo sgravio delle somme pretese, dovendosi, in tali evenienze, riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la controversia un mero indebito oggettivo di diritto comune.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 25 n. 5 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)