Sez. 5, Sentenza n. 26075 del 30/12/2015 (Rv. 638053 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Fermo amministrativo - Obbligo di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In materia tributaria, il fermo amministrativo, adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è legittimo nonostante non sia stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l'invito ad adempiere entro cinque giorni all'obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall'avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicché risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 com. 2, DM Finanze 07/09/1998 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)