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Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 307 del 11/01/2005 (Rv. 578533 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti - Ordinanza del giudice adito affermante la propria giurisdizione - Effetto preclusivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578533-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice adito abbia, con ordinanza, affermato la propria giurisdizione, atteso che tale provvedimento, per sua natura sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha emesso, non costituisce la decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)