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Sez. U, Sentenza n. 20470 del 24/10/2005 (Rv. 585195 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA | Criteri di identificazione - Principio di prevalenza della sostanza sulla forma - Decisione nella forma dell'ordinanza di questioni "ex" art. 279 cod. proc. civ. senza definizione del giudizio - Natura del provvedimento - Sentenza non definitiva - Configurabilità - Conseguenze in tema di impugnazione - Decisione del giudice di pace secondo equità - Riserva di ricorso per cassazione o ricorso immediato - Omissione - Conseguenze - Passaggio in giudicato della decisione - Configurabilità - Fattispecie in tema di risoluzione di questione di giurisdizione.
Stato
decisa il 2005-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585195-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA

Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), di modo che allorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente veste formale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o più delle questioni di cui all'art. 279 cod. proc. civ. - in particolare affermando la propria giurisdizione - a detto provvedimento va riconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.: con l'ulteriore conseguenza - riguardo alla sentenza del giudice di pace secondo equità - che, a norma dell'art. 361 cod. proc. civ., avverso la stessa va fatta riserva di ricorso per cassazione o deve essere proposto ricorso immediato, determinandosi, in difetto, il passaggio in giudicato della decisione, senza che rilevi in contrario che, nella sentenza definitiva, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione. (Nella specie il giudice di pace, riservatosi di decidere sulle contrapposte tesi delle parti in tema di giurisdizione, aveva sciolto la riserva provvedendo solo su tale questione ed aveva quindi rinviato il procedimento ad un'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni: in tal modo, dunque, non limitandosi ad una sommaria delibazione incidentale della questione di giurisdizione in funzione dell'adozione di altro provvedimento, con conseguente ritenuta applicabilità del principio in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)