Sez. 1, Sentenza n. 3234 del 25/10/1972 (Rv. 361038 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE D'IMPOSTA NON SCADUTE O NON PAGATE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA PRONUNCIA D'INCOSTITUZIONALITA - RIPETIBILITA - RATE PAGATE ANTERIORMENTE - IRRIPETIBILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE D'INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE D'IMPOSTA NON SCADUTE O NON PAGATE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA PRONUNCIA D'INCOSTITUZIONALITA - RIPETIBILITA - RATE PAGATE ANTERIORMENTE - IRRIPETIBILITA - CONDIZIONI.*
In base ai principi insiti negli articoli 136 della Costituzione e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n 87, la sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 44, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n 246 (attributivo, per alcune categorie di comuni, del potere di applicare l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili a carico di coloro che avessero alienato aree entro il decennio anteriore all'entrata in vigore della legge), esplica i suoi effetti sul rapporto tributario sorto in base alla norma dichiarata illegittima, nel senso che, ancorche iscritte a ruolo, non sono piu dovute le rate d'imposta non ancora scadute e, comunque, non soddisfatte entro il giorno della pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta ufficiale e, se pagate successivamente, tali rate sono ripetibili con l'Azione di ripetizione d'indebito, soggetta al termine ordinario di prescrizione. La sentenza stessa non esplica, invece, alcun effetto rispetto al pagamento del tributo, o delle rate d'imposta, che sia gia avvenuto entro la data predetta in conformita di accertamento divenuto definitivo, a seguito di concordato tributario o altrimenti, alla data stessa, per non avere il contribuente esperito contro l'accertamento medesimo i rimedi giurisdizionali con l'osservanza dei presupposti processuali e dei termini di decadenza propri del processo tributario (art 285, primo e terzo comma, tu del 1931 sulla finanza locale). (Conf 3225'72; 1551'70, mass n 347413; 3822'69, mass n 344143).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)