Sez. 1, Sentenza n. 560 del 27/02/1974 (Rv. 368334 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE PROVVISORIAMENTE ISCRITTE A RUOLO - PAGAMENTO IN PENDENZA DEL RICORSO - RIPETIBILITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RATE PROVVISORIAMENTE ISCRITTE A RUOLO - PAGAMENTO IN PENDENZA DEL RICORSO - RIPETIBILITA.*
In materia di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, il rapporto tributario non puo considerarsi esaurito se all'accertamento del comune segua l'opposizione del contribuente ed il pagamento da questi effettuato riguardi la somma provvisoriamente iscritta a ruolo, in pendenza del ricorso ai sensi dell'art 277, sesto comma tu sulla finanza locale. Di tale somma pertanto e ammessa la ripetizione a seguito della dichiarazione d'illegittimita costituzionale dello art 25, secondo comma legge 5 marzo 1963 n 246, (ove il comune abbia esercitato il potere d'imposizione in base a tale norma), anche se non sia stato impugnato il ruolo con riferimento alla partita come sopra iscritta. (V 3234'72, mass n 361038; 3225'72, mass n 361028; (V 3822'69, mass n 344143).*
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)