Sez. 2, Sentenza n. 3037 del 13/10/1972 (Rv. 360798 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - RAPPORTO TRA DIFENSORE DISTRATTARIO E PARTE SOCCOMBENTE - COMPENSAZIONE TRA IL CREDITO DI QUEST'ULTIMO VERSO LA PARTE VITTORIOSA E CREDITO DEL DISTRATTARIO PER LE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - RAPPORTO TRA DIFENSORE DISTRATTARIO E PARTE SOCCOMBENTE - COMPENSAZIONE TRA IL CREDITO DI QUEST'ULTIMO VERSO LA PARTE VITTORIOSA E CREDITO DEL DISTRATTARIO PER LE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
Il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo; e, per effetto dell'attribuzione ad esso di dette spese ed onorari (attribuzione che costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce della sentenza), il credito sorge direttamente a favore del difensore, nei confronti del soccombente, dovendosi escludere che si verta in ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore. L'autonomia del diritto del difensore distrattario esclude necessariamente la possibilita che al medesimo sia opposta in compensazione dal soccombente il credito vantato verso la parte vittoriosa. (Conf 2494'69; 1202'65; 670'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)