Sez. 5, Sentenza n. 15814 del 12/07/2006 (Rv. 591572 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 8, comma secondo, del d.l. n. 83 del 1991 - Inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dall'art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Condizioni - Presentazione di apposita istanza - Pagamento di lire 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 8, comma secondo, del decreto - legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, nell'escludere l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste nell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che abbiano provveduto entro il 31 dicembre 1990 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto - legge, non subordina tale sanatoria né alla presentazione di alcuna istanza né al versamento della somma di lire 1.000.000 per ciascuno dei periodi d'imposta, essendo tali adempimenti previsti unicamente per la definizione delle violazioni contemplate dal primo comma della medesima disposizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/03/1991 num. 83 art. 8 CORTE COST., Legge 15/05/1991 num. 154 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)