Sez. 5, Sentenza n. 16419 del 18/06/2008 (Rv. 603951 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 8, comma secondo, del d.l. n. 83 del 1991 - Definizione delle pendenze tributarie - Inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del d.P.R. n. 633 del 1972, e dall'art. 92 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Interessi - Applicabilità del condono - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 8, comma secondo, del d.l. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, nell'escludere l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che hanno provveduto al pagamento delle imposte o ritenute entro il 31 dicembre 1988, non fa cenno agli interessi che, pertanto, sono dovuti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che disponeva, per effetto dell'intervenuto condono ex art. 8 richiamato, il rimborso degli interessi).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/03/1991 num. 83 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 15/05/1991 num. 154 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)