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Sez. L, Sentenza n. 752 del 31/01/1984 (Rv. 432999 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO - PRESENTATORI DEI TITOLI DI CREDITO PER IL PROTESTO - RAPPORTO CON I PUBBLICI UFFICIALI PREPONENTI - MANDATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LAVORO GESTORIO DIPENDENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432999-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO - PRESENTATORI DEI TITOLI DI CREDITO PER IL PROTESTO - RAPPORTO CON I PUBBLICI UFFICIALI PREPONENTI - MANDATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LAVORO GESTORIO DIPENDENTE - SUSSISTENZA.*

Il rapporto intercorrente tra i cosiddetti presentatori dei titoli di credito per il protesto, di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1973 n. 349, ed i pubblici ufficiali preponenti, pur operando i primi in rappresentanza dei secondi, non è riconducibile nello schema legale del mandato (art. 1703 cod. civ.), bensì, quando tale attività sia svolta in regime di subordinazione, concreta una ipotesi di lavoro "gestorio", soggetto alle regole proprie del contratto di lavoro dipendente nel quale la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro costituisce, a differenza che nel mandato oneroso, imprescindibile, tipico oggetto di una delle fondamentali obbligazioni, e senza che rilevi in senso ostativo la prestazione di un'attività postulante il possesso di specifici requisiti legali accertati dalla competente autorità, salva la risoluzione (art. 1463 cod. civ.) conseguente alla perdita di detti requisiti. (V 2728/83, mass n 427629, sulla prima parte; (V 3299/82, mass n 421266; (V 5290/81, mass n 416045).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2094, Legge 12/06/1973 num. 349 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)