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Sez. L, Sentenza n. 3299 del 28/05/1982 (Rv. 421266 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - CONFIGURABILITÀ IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ MERAMENTE SPORADICHE ED OCCASIONALI DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421266-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - CONFIGURABILITÀ IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ MERAMENTE SPORADICHE ED OCCASIONALI DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'inserimento del lavoratore nell'azienda e l'effettivo suo assoggettamento alle direttive del datore di lavoro - elementi che costituiscono caratteristiche essenziali del rapporto di lavoro subordinato - presuppongono, di norma, un'attività lavorativa avente carattere di continuità e, pertanto, non sono configurabili in ipotesi di attività meramente sporadiche ed occasionali, ove non risulti, quanto meno, l'Obbligo del prestatore di tenersi costantemente a disposizione del datore di lavoro. (V 5471/80, mass n 409336; (V 245/77, mass n 383772).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)