Sez. L, Sentenza n. 5290 del 08/10/1981 (Rv. 416045 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ELEMENTI DISTINTIVI - SUBORDINAZIONE - CARATTERE PRIMARIO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ELEMENTI DISTINTIVI - SUBORDINAZIONE - CARATTERE PRIMARIO.*
Ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro dipendente, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la "subordinazione", cioè il vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua libertà, talché altri elementi - quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la Forma della retribuzione, l'osservanza di un orario - possono avere una portata soltanto sussidiaria. (V. 978/79, mass. N. 397169; (V. 245/77, mass. N. 383772).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)