Sez. 6, Sentenza n. 3896 del 26/10/1995 Cc. (dep. 15/02/1996) Rv. 204002 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Ordinanza di archiviazione - Ricorso per cassazione | Da parte della persona offesa - Per vizio di motivazione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale della relativa disposizione - Per contrasto col principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta infondatezza - Sussistenza - Ragioni.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Ordinanza di archiviazione - Ricorso per cassazione
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 comma sesto cod. proc. pen. per contrasto col principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., nella parte in cui detta norma procedurale non consente alla persona offesa di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione per vizio di motivazione. Invero il Pubblico Ministero è l'esclusivo titolare dell'azione penale ed il provvedimento in questione non produce gli effetti del giudicato, ma consente al suddetto organo di richiedere la riapertura delle indagini sulla scorta anche di diversa valutazione circa la necessità delle stesse investigazioni, ritenute in precedenza non indispensabili.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 114 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 114 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)