Sez. 2, Sentenza n. 25754 del 09/05/2017 Cc. (dep. 23/05/2017) Rv. 270663 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Ordinanza di archiviazione - Limiti all'ammissibilità del ricorso per cassazione della persona offesa - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 117 Cost. e 11 Direttiva 2012/29/UE - Manifesta infondatezza - Ragioni.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma sesto, e 127, comma quinto, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 117 Cost. e 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, nella parte in cui limitano il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio, escludendo l'ipotesi di vizio di motivazione, posto che il diritto della vittima di reato di chiedere il «riesame della decisione di non esercitare l'azione penale» trova riscontro, nell'ordinamento interno, nella previsione del controllo giurisdizionale del G.i.p. - il quale, in caso di inerzie o di lacune investigative, può ordinare ulteriori indagini (art. 409, comma quarto, cod. proc. pen.) o, in caso di dissenso dalla richiesta del P.M., può disporre che lo stesso entro dieci giorni formuli l'imputazione (art. 409, comma quinto, cod. proc. pen.) - nonché nella possibilità per la persona offesa di chiedere la prosecuzione delle indagini indicando l'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova (art. 410, comma primo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)