Sez. 6, Sentenza n. 5144 del 16/12/1997 Cc. (dep. 12/01/1998) Rv. 210060 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Vizi denunciabili - Sono solo quelli attinenti al mancato rispetto delle regole sull'intervento delle parti di cui all'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. - Proposizione di censure concernenti la valutazione di infondatezza della notizia di reato - Inammissibilità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
Poiché l'ordinanza di archiviazione è impugnabile nei rigorosi limiti fissati dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi previsti dall'art. 127, comma quinto, dello stesso codice, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso non siano state rispettate le regole sull'intervento delle parti in camera di consiglio, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa con il quale sono proposte censure attinenti alla valutazione di non fondatezza della notizia di reato. (Vedi C. cost., sent. n. 353 del 1991).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)