Sez. 3, Sentenza n. 4379 del 25/06/1983 (Rv. 429293 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ESEGUITA IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 137 E SEGG. COD. PROC. CIV. MA PUR SEMPRE EFFETTUATA MEDIANTE CONSEGNA A PERSONA ED IN LUOGO AVENTI QUALCHE RIFERIMENTO COL DESTINATARIO - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - ESEGUITA IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 137 E SEGG. COD. PROC. CIV. MA PUR SEMPRE EFFETTUATA MEDIANTE CONSEGNA A PERSONA ED IN LUOGO AVENTI QUALCHE RIFERIMENTO COL DESTINATARIO - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*
La notificazione dell'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, eseguita in violazione delle Disposizioni dell'art. 137 e seguenti cod. proc. civ., ma pur sempre diretta nei confronti del soggetto legittimato a contraddire ed effettuata mediante consegna a persona ed in luogo aventi qualche riferimento con il destinatario, non è inesistente ma nulla, con la conseguenza che tale vizio è sanabile, con effetto ex tunc, dalla Costituzione del convenuto o, in Mancanza, mediante la rinnovazione (da disporsi ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) della notifica stessa. (V 6026/81, mass n 416811; (V 3901/80, mass n 407786).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)