diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6026 del 13/11/1981 (Rv. 416811 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 330 COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - NULLITÀ - SANATORIA "EX TUNC" - MEZZI - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - MANCATO ORDINE DI RINNOVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - CASSAZIONE DELLA SENTENZA IRRITUALMENTE EMESSA CON RINVIO AD ALTRO GIUDICE DI PARI GRADO - NECESSITÀ - NUOVA NOTIFICAZIONE - SUPERFLUITÀ - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1981-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416811-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 330 COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - NULLITÀ - SANATORIA "EX TUNC" - MEZZI - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - MANCATO ORDINE DI RINNOVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - CASSAZIONE DELLA SENTENZA IRRITUALMENTE EMESSA CON RINVIO AD ALTRO GIUDICE DI PARI GRADO - NECESSITÀ - NUOVA NOTIFICAZIONE - SUPERFLUITÀ - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - SUFFICIENZA.*

La notificazione dell'atto di appello effettuata in termine, ma non nel luogo stabilito a norma dell'art. 330 cod. proc. civ. non è inesistente, bensì nulla e sanabile ex tunc, oltre che per effetto della Costituzione della parte, anche mediante la rinnovazione della notificazione nel termine perentorio assegnato all'appellante a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., applicabile al giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., senza che a tale rinnovazione sia di ostacolo l'eventuale scadenza del termine per appellare. Qualora il giudice di appello non abbia ottemperato al disposto dell'art. 291 citato, la Corte di Cassazione deve cassare la sentenza di appello irritualmente emessa in contumacia dell'appellato nonostante la nullità della notifica dell'atto di appello, con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dello appellato l'atto di impugnazione (come dimostrato dalla proposizione del ricorso per Cassazione) ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ.. (V 3901/80, mass n 407786; (V 1872/79, mass n 398255; (Conf 1349/81, mass n 411970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)