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Sez. 2, Sentenza n. 6501 del 06/11/1986 (Rv. 448666 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SPROPORZIONE NOTEVOLE TRA LE PRESTAZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448666-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SPROPORZIONE NOTEVOLE TRA LE PRESTAZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

Il giudizio sulla sproporzione notevole che ai sensi del primo comma n. 1 dell'art. 67 legge fallimentare deve sussistere per farsi luogo alla dichiarazione di inefficacia del negozio, tra le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito e ciò che a lui è stato dato o promesso, prescinde da qualsiasi misura fissa o parametro, da cui desumere il depauperamento, con riguardo al valore reale del bene oggetto del negozio, ma costituisce un giudizio di merito che se adeguatamente motivato e privo di vizi logici o giuridici non è suscettibile di Sindacato in Sede di legittimità.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)