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Sez. 1, Sentenza n. 3677 del 09/04/1998 (Rv. 514404 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Notevole sproporzione tra prestazioni - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514404-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'accertamento del requisito oggettivo della "notevole sproporzione tra le prestazioni", di cui all'art. 67, comma secondo, della legge fallimentare, costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se logicamente e congruamente motivato. (Nell'affermare tale principio, la S. C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che, disattendendo - in quanto "inaffidabile" per la esiguità del numero e del tipo di parametri valutativi adottati - una stima del C.T.U. attributiva di un valore di L. 11.800.000.000 ad un complesso immobiliare alienato dal fallito, e non tenendo conto, ancora, di una valutazione di parte operata da un istituto di credito in sede di erogazione di mutuo ipotecario in favore del fallito stesso - attributiva del valore di 9.800.000.000 all'immobile -, aveva fatto riferimento, in sede di motivazione, al criterio del concreto ed attuale prezzo di mercato del bene anche in relazione alle sue effettive condizioni di fatto e di diritto - alcuni appartamenti risultavano, tra l'altro, locati -, valutando, così, in termini di assoluta congruità il prezzo di L. 4.185.000.000 versato dall'acquirente onde escluderne, sotto tale profilo, l'elemento soggettivo della "scientia decoctionis").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)