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Sez. 2, Sentenza n. 5040 del 09/06/1987 (Rv. 453641 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - ATTESTAZIONI FACENTI FEDE FINO A QUERELA DI FALSO E FINO A PROVA CONTRARIA - DICHIARAZIONI RESE DA TERZI - VALORE PROBATORIO DELLA RELATIVA VERIDICITÀ INTRINSECA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453641-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - ATTESTAZIONI FACENTI FEDE FINO A QUERELA DI FALSO E FINO A PROVA CONTRARIA - DICHIARAZIONI RESE DA TERZI - VALORE PROBATORIO DELLA RELATIVA VERIDICITÀ INTRINSECA - LIMITI.*

Poiché la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'Esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, e al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, fanno piena prova fino a querela di falso, mentre le altre attestazioni, relative a circostanze non direttamente percepite da lui ma venute a sua conoscenza attraverso dichiarazioni di terzi, quali, ad esempio, la Sede della società destinataria della notificazione e la qualità della persona consegnataria dell'atto, fanno fede fino a prova contraria, sicché, in relazione a queste ultime, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso. (V 6113/84, mass n 437755; (V 1188/81, mass n 411753; (Conf 7573/83, mass n 432171; (Conf 4533/80, mass n 408199).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)