Sez. 1, Sentenza n. 2675 del 26/03/1996 (Rv. 496570 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Presso lo studio del procuratore - Consegna dell'atto - A persona rinvenuta nel locale e dichiaratasi addetta allo studio e comunque incaricata a riceverlo - Contestazione della veridicità della dichiarazione - Onere probatorio del destinatario.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
In caso di notificazione di un atto presso lo studio professionale del procuratore destinatario, mediante consegna a persona che si trovava nei locali ove era ubicato detto studio e che aveva dichiarato di essere addetta allo stesso o, comunque, incaricata dal destinatario di ricevere gli atti a lui diretti, una volta che la speciale relazione intersoggettiva - in base alla quale la legge presume che l'atto, consegnato a mani di persona diversa dal destinatario, venga portato a conoscenza di costui - sia stata attestata in una dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario e, poi, trasposta nella relazione da questi redatta, ed una volta che il notificante abbia depositato in causa tale relazione di notificazione, null'altro il notificante medesimo deve fare per dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto che rendono la notificazione legittima, in quanto niente consente di presumere che non risponda al vero la dichiarazione raccolta dall'ufficiale giudiziario. Pertanto, la contestazione della controparte, destinataria dell'atto, in ordine alla veridicità dell'indicata dichiarazione, integra una vera e propria eccezione, per sorreggere la quale, secondo i principi generali sull'onere della prova, è la stessa parte che la ha sollevata a doverne provare il fondamento
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)