Sez. 1, Sentenza n. 2455 del 26/04/1995 Cc. (dep. 15/07/1995) Rv. 202139 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - Divieti | Illegittimità formale e sostanziale - Distinzione - Conseguenze in tema di utilizzabilità ai fini cautelari.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - Divieti
In materia di intercettazioni telefoniche va fatta distinzione, ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., tra violazioni di legge che rendono le intercettazioni inutilizzabili per la loro sostanziale illegittimità e violazioni di legge che le rendono, invece, inutilizzabili per illegittimità formale. Sono sostanzialmente illegittime ai sensi degli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., le intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge e cioè in assenza di gravi indizi di reato o di assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini; sono, invece, formalmente illegittime le intercettazioni realizzate senza le modalità previste dai citati artt. 267 e 268, e cioè, ad esempio, senza decreto autorizzativo motivato o con modalità di registrazione o deposito diverse da quelle previste dalla legge. Soltanto l'illegittimità sostanziale rende le intercettazioni inutilizzabili ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza necessari ex art. 273 cod. proc. pen. per l'applicazione della custodia cautelare, mentre entrambi i tipi di illegittimità comportano, nei casi previsti dall'indicato art. 271, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ai fini del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)